Crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas
Il Decreto Aiuti-Quater dispone il riconoscimento anche per il mese di dicembre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale già previsti anche dal cosiddetto “Aiuti-ter” per i mesi di ottobre e novembre 2022
Si tratta nello specifico dei seguenti crediti di imposta:
Crediti di imposta per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata anche nel mese di dicembre 2022:
-imprese energivore: credito d’imposta pari al 40%;
-imprese non energivore: credito d’imposta pari al 30% per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.
Crediti di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022:
-imprese gasivore: credito d’imposta pari al 40%;
-imprese non gasivore: credito d’imposta pari al 40%.
Il credito di imposta spettante dovrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24, entro il 30 giugno 2023, e potrà essere ceduto a terzi. Inoltre, entro il termine del 16 marzo 2023 i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l’importo del credito maturato nel 2022. Infine, tali crediti di imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.
Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette
Il Decreto Aiuti-Quater introduce una novità al fine di contrastare gli effetti dell’incremento dei costi dell’energia: le imprese con utenze collocate in Italia ad esse intestate possono chiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale.
Tale rateizzazione spetta solo sull’importo eccedente il valore tra il costo dei consumi effettuati tra il 1° ottobre 2022 e il 31 marzo 2023 (fatturati entro il 30/09/2023) e il costo medio dei consumi del 2021.
Le imprese interessate, per ottenere la rateizzazione, devono formulare un’istanza ai fornitori secondo le modalità che saranno definite con successivo decreto ministeriale.
Il fornitore di energia, a fronte di una fideiussione assicurativa fornita all’impresa, dovrà entro un mese dalla ricezione dell’istanza, offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione contenente:
-l’ammontare degli importi dovuti;
-l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata;
-le date di scadenza di ciascuna rata;
-la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili.
L’adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 per le imprese energivore, gasivore e non (art. 1 D.L. n. 176/2022 e art. 1 D.L. n.144/2022).
Proroga Agevolazioni sulle accise e IVA sui carburanti
Il Decreto “Aiuti-Quater”, e il successivo Decreto n 179 del 23 novembre 2022, hanno prorogato la rideterminazione delle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sul gas impiegati come carburanti, per il periodo dal 19/11/2022 e fino al 31/12/2022, nelle seguenti misure:
-benzina: 578,40 euro per mille litri;
-oli da gas o gasolio usato come carburante: 467,40 euro per mille litri;
-gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 216,67 euro per mille chilogrammi.
Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è prorogata nella misura pari al 5%.
Gli esercenti di depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti sono tenuti a trasmettere per via telematica, entro il 13/01/2023, all’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti alla data del 31/12/2022 nei serbatoi dei relativi depositi e impianti.
Incremento della soglia di esenzione per i “fringe benefit”
Con una modifica all’art. 12 co. 1 del DL 115/2022, è stato innalzato per il periodo di imposta 2022 da 600 a 3000 euro il limite di esenzione contributiva e fiscale dei fringe benefits, ovvero dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori, comprese le somme erogate o rimborsate agli stessi per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.